LEGISLAZIONE E NORMATIVA DI SETTORE

L’EVOLUZIONE RECENTE DEL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE

 

Il 2008 doveva essere “annus mirabilis” per la bonifica idraulica.
Poco di significativo era apparso infatti negli orizzonti della bonifica idraulica italiana a partire dal lontano 1933, l’anno dell’unica legge organica sulla bonifica integrale, il Reale Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che rinnovava in maniera organica l’impianto legislativo di inizio secolo, fissato dal R. D. 8 maggio 1904 n. 368 e dal R. D. 25 luglio 1904 n. 523.
Fatte salve alcune importanti eccezioni.
In primo luogo la Costituzione repubblicana, che all’art. 44 stabilisce: Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge … promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive.
Più tardi il DPR 23 giugno 1962 n. 947 stabilisce le regole per la formazione degli organismi di amministrazione dei Consorzi di Bonifica.
Ma il primo intervento legislativo importante è la legge 25 luglio 1952, n. 991: Provvedimenti in favore dei territori montani, che estende la disciplina della bonifica integrale ai comprensori di bonifica montana e ai consorzi di bonifica montana.
Il secondo  è il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11: Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici, di rilievo per ciò che attiene alle funzioni amministrative concernenti la bonifica integrale e montana, la sistemazione di bacini montani, la classificazione e la declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana di seconda categoria, di bacini montani e delle zone depresse, nonché la redazione, l’approvazione e l’attuazione di piani generali di bonifica e di programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse.
Dal DPR scaturisce l’intero corpus delle leggi regionali in materia di bonifica, delle quali tutte le Regioni e le Province autonome si sono dotate.

La vita dei Consorzi di Bonifica nei decenni successivi non ha ricevuto grandi scossoni.
L’attuazione dei piani di bonifica e la manutenzione delle opere di bonifica esistenti restavano sostanzialmente ai margini del dibattito politico che tra la fine degli anni ’90 e il decennio successivo investì in pieno le tematiche della tutela e della valorizzazione del territorio e delle risorse idriche e diede luogo a due importanti riforme di settore:

la  legge 18 maggio 1989, n.183: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

la legge 5 gennaio 1994, n. 36: Disposizioni in materia di risorse idriche.

E’ evidente in linea teorica che l’attività di manutenzione e gestione delle opere di bonifica nei comprensori pianeggianti coincide in buona sostanza con la difesa del suolo negli stessi comprensori, dato che dall’efficienza delle reti di drenaggio e degli impianti idrovori deriva quasi esclusivamente il contenimento dei rischi di alluvione. E che non si tratti di un fatto marginale lo attesta l’estensione dei comprensori di bonifica, che coprono ben il 59,47% dell’intero territorio nazionale (fonte ANBI – Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti fondiari).
Così pure è evidente il ruolo primario che le opere di bonifica assumono, sempre negli stessi comprensori, rispetto al collettamento delle acque reflue più o meno depurate. E’ un intero segmento del servizio idrico integrato, quello del collettamento delle acque reflue depurate e di quelle bianche fino ai recettori naturali, che utilizza le infrastrutture di bonifica come propria sede esclusiva.
Ne discenderebbe in automatico l’investitura dei Consorzi di Bonifica, in quanto responsabili della gestione e della manutenzione delle opere di bonifica, a soggetti attuatori degli interventi di difesa del suolo previsti dai piani di bacino.
Ne discenderebbe pure il riconoscimento di un ruolo significativo ai Consorzi di Bonifica nella gestione di quella parte del Servizio idrico integrato che riguarda il collettamento delle acque reflue e naturalmente di tutto ciò che riguarda l’uso irriguo delle acque.

In realtà la legge quadro sulla difesa del suolo evoca i Consorzi di bonifica solo all’art. 1, comma 4, e all’art. 11, che li accomuna genericamente a tutti gli enti locali gli enti pubblici e di diritto pubblico:
1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all’esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d’intesa tra loro, nell’ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.
Addirittura è dubbio che, ai sensi del successivo art. 21, i Consorzi di Bonifica (per definizione enti pubblici economici) rientrino tra i soggetti abilitati a concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino.

Così pure la legge quadro sulle risorse idriche nomina i Consorzi di Bonifica solo come soggetti abilitati in qualche modo a realizzare e gestire reti irrigue e a utilizzare le acque fluenti nei canali di bonifica, cose per altro già previste dal preesistente ordinamento.
In dettaglio l’art. 27: Usi delle acque irrigue e di bonifica, recita:
1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell’ambito delle competenze definite dalla legge, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l’utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità, corredata dal progetto di massima delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive. L’autorità competente esprime entro sessanta giorni la propria determinazione. Il predetto termine è interrotto una sola volta qualora l’amministrazione richieda integrazioni della documentazione allegata alla domanda, decorrendo nuovamente nei limiti di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Trascorso tale termine, la diversa utilizzazione si intende consentita. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.
3. Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l’uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

In realtà il mondo della bonifica è rimasto a lungo alquanto indifferente alla prospettiva di un suo pieno coinvolgimento nel nuovo ordinamento che andava a definirsi con la comparsa delle Autorità di Bacino e delle Autorità d’Ambito.
Così indifferente da meritare una tanto sostanziale quanto ingiustificata esclusione dal novero dei soggetti direttamente impegnati nell’attuazione delle politiche di difesa del suolo e di gestione delle risorse idriche.
Ciò è derivato principalmente dalla tenace permanenza di un retaggio culturale che risale ai tempi della bonifica integrale e che ha legato solidamente la bonifica all’agricoltura e allo sviluppo rurale. In origine, con l’esecuzione delle bonifiche si interveniva su terreni paludosi e malarici, perciò disabitati, che venivano così restituiti all’uso agricolo. La bonifica agiva quindi su aree spopolate e in funzione del loro successivo sviluppo rurale. Dunque non a caso tutta la materia, nell’impostazione data dal legislatore nel 1933 (ma anche nell’ordinamento precedente, perfino pre-unitario) ricade nelle competenze del Ministero dell’Agricoltura.
Anche oggi la situazione non è cambiata in maniera sostanziale, se è vero che in tutte le leggi regionali vigenti la materia della bonifica idraulica è ancora affidata agli assessorati regionali all’agricoltura, benché sia da tempo registrata la presenza esuberante, nell’attività di tutti i Consorzi di Bonifica, di problemi del tutto estranei al mondo rurale, conseguenti alla straordinaria trasformazione di tutte le pianure italiane, invase dalla cementificazione, dalle infrastrutture viarie e da insediamenti residenziali e produttivi.

Il primo problema è costituito dai cosiddetti contributi extra-agricoli, richiesti ai consorziati proprietari di immobili ricadenti nelle aree urbane.
E’ comprensibile che in ambiti ampiamente urbanizzati, ove ormai da molti decenni è del tutto estinta la memoria degli originari acquitrini, si perda tra la gente, se non attentamente alimentata, la cognizione stessa del significato e del senso della bonifica. Del Consorzio di Bonifica resta dunque quasi sempre solo la percezione sgradevole che si ha di un Ente impositore, resa ancora più sgradevole dal fatto che per la maggioranza dei cittadini contribuenti è smarrita completamente la comprensione delle motivazioni su cui si fonda l’imposizione contributiva.
Il leitmotiv ricorrente è dappertutto che i Consorzi sono solo gli implacabili prelevatori di un inutile e odioso balzello, non giustificato da nessuna reale funzione. Dove ai campi coltivati, che dovevano palesemente la loro produttività al lavoro di bonifica, si sono sostituiti da lungo tempo i centri abitati con strade, marciapiedi e sottoservizi, il malumore del contribuente diventa manifestazione corale che rimbomba per condomini e quartieri, destinata prima o poi a essere raccolta e interpretata dalla politica locale e nazionale.
In realtà il fatto che i suoli agricoli siano diventati aree di sedime di insediamenti residenziali o di stabilimenti produttivi e commerciali non toglie nulla alla fondamentale funzione di presidio svolta dalla gestione delle opere di bonifica. A fronte di un improvviso mancato funzionamento della rete di drenaggio e degli impianti di sollevamento si allagherebbero infatti strade e seminterrati piuttosto che campi coltivati, con danni ancora maggiori per uomini e cose.
Per altro verso occorre rilevare che l’efficienza delle opere di bonifica è resa oggi ancora più irrinunciabile proprio dalla cementificazione del territorio che, con la trasformazione del terreno agrario in suolo impermeabile (coperture, strade, parcheggi, serre) produce un aumento considerevole dei coefficienti di deflusso e il conseguente incremento delle portate affluenti ai canali, con una significativa riduzione dei tempi di ritorno dei fenomeni alluvionali dipendenti dalle precipitazioni atmosferiche intense.

Un secondo problema che esula certamente dalle categorie proprie del mondo rurale, generato anche questo prevalentemente dall’urbanizzazione selvaggia del territorio, è costituito dal degrado ambientale che nelle sue diverse forme si riversa in maniera privilegiata proprio nelle opere di bonifica. I canali di bonifica sono i recettori naturali delle acque piovane e quindi funzionano da recettori naturali delle stesse acque reflue quando queste non sono correttamente convogliate agli impianti di depurazione. E’ così che a partire dagli ultimi decenni dello scorso secolo i canali di bonifica prossimi alle concentrazioni urbane e agli insediamenti produttivi si sono trasformati in molti casi in fognature a cielo aperto e in veicolo dell’inquinamento delle acque marino-costiere. In molti casi alle immissioni inquinanti si è aggiunta l’utilizzazione dei canali, delle sponde e degli argini come luoghi di sversamento di rifiuti urbani o speciali. In particolare nelle regioni e nei bacini interessati dalle periodiche crisi dei sistemi di gestione e smaltimento dei rifiuti, o dai traffici clandestini di rifiuti speciali e tossici, come la Campania degli ultimi decenni.
La questione della salvaguardia dell’integrità delle matrici ambientali è diventata talmente rilevante da aver generato una sorta di intrusione lessicale, foriera di molteplici malintesi, nel campo della bonifica idraulica: quando oggi si parla di bonifica si intende infatti quasi sempre far riferimento a quella ambientale, ovvero al trattamento chimico o biologico delle acque o dei suoli contaminati. Non c’è da stupirsi che la drammaticità e la virulenza dei problemi ambientali abbiano avuto l’effetto di rendere ancora meno attuale l’originario significato della parola, legato esclusivamente alla regimazione delle acque e al prosciugamento dei terreni.
La tematica prevalente, quella ambientale, ha finito in qualche modo per assorbire i diversi aspetti della gestione del territorio e delle risorse naturali, così come le stesse leggi quadro originarie sulla difesa del suolo e sulle risorse idriche sono state inglobate dal testo unico approvato con il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152: Norme in materia ambientale.
Anche di ciò gli operatori e gli amministratori degli enti di bonifica si sono resi conto tardi (o non si sono affatto resi conto), poiché nella maggior parte dei casi hanno continuato a interpretare il loro ruolo nell’immutato rispetto delle tradizionali categorie di pensiero che riducevano l’attività di bonifica ai soli problemi di portata idrica, di pendenza, di potenza delle idrovore, di manutenzione degli impianti, di capienza degli invasi.
Ma il tempo in cui la bonifica idraulica poteva esaurirsi nel solo approccio proprio dell’ingegneria idraulica è passato da un pezzo; e i Consorzi di Bonifica, come prevedibile, non hanno ricevuto alcuna menzione ulteriore neanche dal testo unico sull’ambiente.

Dunque il 2008.
Per una particolare oscillazione del pendolo della politica nazionale, per una sorta di onda anomala sollevata da un’inchiesta giornalistica del 2007(1), prende forza il tema dello spreco di risorse generato da alcuni particolari Enti pubblici. In verità l’inchiesta aveva denunciato il caso delle Comunità montane di mare, ma ben presto l’attenzione si estende anche ai consorzi di bonifica, per i quali si comincia a parlare di soppressione. Passata l’onda anomala, il tema della soppressione dei Consorzi di Bonifica scompare dall’agenda politica nazionale. Resta quello più ragionevole di una riforma della legge (o meglio delle leggi, visto che la materia è di competenza regionale) sulla bonifica, in funzione dell’esigenza di ridurre i costi nel settore.
Così l’art. 27 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato con la legge di conversione 31/2008 e con il D.L. 113/2008, recante: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, stabilisce:
entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l’attività istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I criteri del riordino a cui dovranno attenersi le Regioni vengono stabiliti nellintesa n. 187/ese/CSR approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008.
I criteri adottati stabiliscono in sostanza tre sole indicazioni che non siano pleonastiche, astratte o puramente confermative dell’ordinamento preesistente.
1. occorre tener conto dell’esigenza che i comprensori di bonifica abbiano un’estensione idonea a consentire una valida dimensione gestionale, ad assicurare la funzionalità operativa, l’economicità di gestione e un’adeguata partecipazione da parte dei consorziati al consorzio.
2. il numero dei membri del consiglio di amministrazione aventi diritto a compensi per l’espletamento dell’incarico non può essere superiore a tre.
3. i consorzi di bonifica adottano provvedimenti organizzativi volti a garantire ad assicurare il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti, nonché la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.

Sulla base di tali indirizzi ci si sarebbe aspettato un celere intervento di riforma delle diverse leggi regionali, improntato ovunque all’accorpamento dei comprensori di bonifica, allo snellimento degli organi di amministrazione e all’introduzione di forme di controllo di gestione.
Dallo scorrimento dell’elenco delle leggi regionali risulta invece che ben poco si è mosso in tutta la penisola a partire da quella data. Sono pochissime le regioni che hanno rimesso mano alla normativa sulla bonifica sulla base degli indirizzi forniti dalla legge e dall’intesa.

La prima regione ad attivarsi è stata il Veneto con la l. r. 8/5/2009 n. 12. Con essa viene effettuata una nuova delimitazione dei Consorzi di Bonifica. I Consorzi vengono obbligati ad adottare il controllo di gestione. Viene invece rinviata alle competenze della Giunta regionale la determinazione delle indennità per Presidente, componenti del CdA e dell’Assemblea, revisori dei conti.
Con la l. p. 28/9/2009 la Provincia autonoma di Bolzano stabilisce che il diritto alla indennità è limitato a non più di due componenti del CdA. Viene fatta salva la corresponsione dei gettoni di presenza. La delimitazione dei Consorzi di Bonifica è rinviata alle competenze della Giunta provinciale.
Segue la Regione Lombardia, che aveva già adottato la l. r. 5/12/2008 n. 31: Testo unico delle leggi regionali in materia agricoltura, foresta, pesca e sviluppo rurale. Il Titolo VIII è dedicato a: disposizioni in materia di bonifica e irrigazione. Con i successivi provvedimenti legislativi n. 7 del 5/2/2010 e n. 3 del 21/2/2011 vengono limitati a tre i membri dei consigli di amministrazione ai quali spettano le indennità e viene rinviata al 31.12.2012 la ridelimitazione dei comprensori di bonifica.
Anche la Regione Toscana è intervenuta, con le leggi n. 62/2008 e 72/2008, a modificare la l. r. 5/5/1994 n. 34 nelle parti che riguardano le indennità, rinviando alle competenze del Consiglio regionale la nuova delimitazione dei consorzi.
Analoghe modifiche alle legislazioni preesistenti sono state apportate:

dalla Regione Emilia e Romagna alla l. r. 2/8/1984 n.42, con la l. r. 5/2010;

dalla Regione Friuli Venezia Giulia alla l. r. 29/10/2002 n. 28, con la l. r. 16/2008.

Infine le Regione Puglia, con la l. r. 21/6/2011 n. 12. Qui viene data facoltà al Presidente della Giunta regionale di sciogliere i consorzi di bonifica e di nominare commissari nelle more dell’approvazione della legge di riforma (da venire). Scioglimento che è avvenuto nella maggior parte dei consorzi pugliesi, con la nomina di un commissario regionale unico.
Fino a oggi nessuna delle altre regioni o province autonome ha ritenuto di adeguare la propria legislazione in materia, che resta ferma in alcuni casi addirittura a metà anni ’80, come dal seguente riepilogo.

Regione Lazio l. r. 21/1/1984 n. 4
Regione Liguria l. r. 23/1/1984 n. 6
Regione Sardegna l. r. 14/5/1984 n. 21
Regione Sicilia l. r. 25/5/1995 n. 45
Regione Abruzzo l. r. 7/6/1996 n. 36
Regione Marche l. r. 9/5/1997 n. 30
Regione Piemonte l. r. 9/8/1999 n. 21
Regione Umbria l. r. 27/12/2001 n. 37
Regione Basilicata l. r. 6/9/2001 n. 33
Regione Calabria l. r. 23/7/2003 n. 11
Regione Campania l. r. 25/2/2003 n. 4
Regione Molise l. r. 21/11/2005 n. 42
Provincia autonoma di Trento l. p. 3/4/2007 n. 9

Le legislazioni regionali passate in rassegna sono tutte improntate ai principi stabiliti dal R. D. 13 febbraio 1933, n. 215 e non si differenziano in maniera sostanziale l’una dalle altre. Una risposta radicale alle problematiche tutt’ora irrisolte che affliggono il settore fu data solo dalla Regione Marche con la l. r. 30/97. Con essa venivano stabiliti la soppressione dei Consorzi di Bonifica e il passaggio delle relative competenze alle Amministrazioni provinciali. La legge fu bocciata proprio in tali passaggi essenziali dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 326/1998.

A tre anni di distanza dal fatidico 2008 non è dunque cambiato molto. Nei casi migliori il fragore di tempesta che minacciava lo scioglimento dei Consorzi di bonifica ha dato luogo a modestissimi adeguamenti delle norme regionali, grazie alle quali si avrà forse una piccola riduzione dei costi degli organismi di amministrazione. La nuova delimitazione attesa per i Consorzi, che avrebbe – si immagina – dovuto fare giustizia degli enti di minore dimensione, è stata attuata solo dal Veneto (l. r. 12/2009), dall’Emilia e Romagna (l. r. 5/2010) e dalla Calabria (ante litteram, con deliberazione di Consiglio del 30 giugno 2008).
In pochi altri casi è stata rinviata alle decisioni delle Giunte o dei Consigli regionali, ancora lontane da venire.
La maggior parte delle Regioni e Province autonome ha invece lasciato le cose come stavano.
Intanto il pendolo della politica nazionale ha continuato a oscillare come sempre. La più recente onda anomala, scatenata ancora una volta dall’allarme sui costi della politica in tempi di crisi, ha investito questa volta le Province, che sarebbero in tutto o in parte abolite o trasformate, se dovesse avere effetto almeno uno dei diversi atti (voto parlamentare, decreto legge, disegno di legge costituzionale) susseguitisi nell’estate 2011.
L’annus mirabilis della bonifica era dunque un anno come gli altri, segnato in fondo solo da una stranezza: quella dell’art. 27 del D. L. 31 dicembre 2007, n. 248, che in una materia ricadente per intero nelle competenze delle Regioni per dettato costituzionale, “concedeva” alle stesse regioni la facoltà di procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario entro un termine di sei mesi, poi prorogato di altri sei mesi con un secondo D.L.
Gli aggiornamenti normativi che hanno fatto seguito al D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 sono stati assolutamente in linea con la debolezza delle premesse, mentre i veri problemi, di economicità delle gestioni dei Consorzi di Bonifica e di efficacia della loro azione, restano ancora sullo sfondo, il più delle volte cullati dagli interessi locali.
Eppure alcuni interventi di sicuro e apprezzabile effetto sarebbero immediatamente possibili:
1. il riconoscimento ai Consorzi di Bonifica di uno specifico ruolo di soggetto attuatore dei piani per la difesa del suolo nelle aree di pianura ricadenti nei comprensori di bonifica, dal momento che in tali aree la difesa del suolo coincide con la manutenzione e la gestione corretta delle opere di bonifica, ovvero con il mantenimento dell’efficienza della rete di canali di drenaggio, vasche di laminazione e impianti di sollevamento.
2. L’accorpamento dei Consorzi di Bonifica minimi in entità sufficienti a raggiungere accettabili economie di scala (almeno 50.000 – 100.000 Ha).
3. La semplificazione e lo sfoltimento degli organismi di gestione, che possono ridursi a un Consiglio di Amministrazione ristretto e all’Assemblea dei contribuenti, facendo a meno di consiglio dei delegati, deputazione amministrativa e consulte varie.
Poche cose, ma decise, dalle quali ci si può attendere una reale riduzione dei costi della bonifica, con l’atteso sollievo dei consorziati contribuenti, e un ruolo più incisivo dei Consorzi di Bonifica come elemento irrinunciabile di presidio dei territori di pianura per la sicurezza idrogeologica delle campagne e delle aree urbanizzate.

Alfonso De Nardo

(1) Sergio Rizzo, Gianantonio Stella: La Casta. Così i politici italiani sono diventati intoccabili. Rizzoli, 2007

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